Tribunale Unificato dei brevetti e Protective Letters
Tra le novità del sistema del Tribunale Unificato dei brevetti – TUB segnaliamo un istituto (previsto dalla Rule 207 delle Rules Of Procedure “ROP”) sinora sconosciuto all’ordinamento italiano (ma già applicato da tempo ad esempio in Germania) che può costituire un importante strumento di difesa per coloro che temono di essere convenuti in causa per contraffazione e che dovrebbe consentire di limitare il rischio di subire provvedimenti cautelari inaudita altera parte (ovvero quei provvedimenti che per ragioni di urgenza vengono emessi solo sulla base della domanda del richiedente/titolare del brevetto e prima che la parte convenuta abbia avuto la possibilità di difendersi in giudizio).
Si tratta della possibilità, per il soggetto che teme gli possa essere contestata dal titolare di un brevetto europeo una contraffazione nell’ambito di un procedimento cautelare, di depositare una cosiddetta protective letter presso il “Registry” del Tribunale per anticipare le proprie ragioni che escluderebbero i requisiti per la concessione dell’eventuale provvedimento cautelare (ad esempio di inibitoria oppure di sequestro).
Così facendo, nel caso in cui il titolare di un brevetto europeo decidesse appunto di depositare al TUB una domanda cautelare, il Tribunale prenderà in considerazione anche le argomentazioni esposte nella protective letter invece di decidere solo ex parte, e quindi deciderà non solo sulla base della domanda del titolare.
La protective letter, che deve essere scritta nella lingua del brevetto, deve contenere alcune informazioni obbligatorie, tra cui i nomi e indirizzi delle parti, il numero del brevetto in questione e, se del caso, informazioni su qualsiasi procedimento precedente o pendente relativo al brevetto in questione dinanzi al Tribunale unificato dei brevetti, oltre all’indicazione espressa che si tratta appunto di una “protective letter”.
Altre informazioni non obbligatorie, ma che è senz’altro opportuno fornire in modo dettagliato, riguardano i fatti che si prevede saranno fatti valere dal titolare del brevetto e/o, se del caso, l’affermazione che il brevetto è nullo e i motivi di tale affermazione; qualsiasi prova scritta disponibile; le ragioni di diritto, comprese le ragioni per cui la domanda di provvedimenti cautelari dovrebbe essere respinta.
In caso di richiesta al Tribunale da parte del titolare del brevetto di provvedimenti cautelari gli verrà trasmessa una copia della protective letter. Solo successivamente sarà pubblica. Ciò significa che al momento della presentazione della richiesta di provvedimenti cautelari il richiedente/titolare del brevetto non è a conoscenza dell’esistenza della protective letter.
Il richiedente/titolare del brevetto potrà quindi, sulla base di quanto indicato nella protective letter, decidere di ritirare la propria richiesta. In questo caso, la protective letter non diventerà pubblica e chi l’ha depositata non sarà informato della richiesta, poi ritirata, di provvedimenti cautelari nei suoi confronti.
Se invece entro sei mesi dalla data di ricevimento della lettera cautelare non è stata presentata alcuna domanda di provvedimenti cautelari, la protective letter viene cancellata dal registro, a meno che venga chiesta, prima della scadenza di tale periodo, una proroga di sei mesi. Sono ammesse anche ulteriori proroghe.
Poiché trattasi di un importante strumento che anticipa gli argomenti di difesa, l’opportunità del deposito di “protective letter” e le argomentazioni in essa contenute vanno ponderate al meglio, caso per caso.