Siti web: normativa e tutela dei contenuti online
Secondo la normativa italiana, i siti web possono essere tutelati dalle norme del diritto d’autore quando possono essere definiti “opere dell’ingegno”.
L’articolo 2575 del Codice Civile stabilisce infatti che:
“Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
I siti web devono quindi rispondere ai requisiti indicati nella legge sul diritto d’autore per essere tutelati nel loro insieme, oltre alla tutela dei loro contenuti creativi, che possono comprendere diverse forme di espressione (si pensi alle immagini e ai video, ai testi letterari, ai jingle musicali e via dicendo).
La tutela del diritto d’autore (del cosiddetto copyright) non si limita agli aspetti visibili del sito web, ma può comprendere anche il codice, il layout e, nei casi in cui viene riconosciuta come risultato di un processo creativo, la struttura stessa del sito, come indicato nella famosa sentenza del Tribunale di Bari del 21 giugno 1998. I siti web devono cioè essere realizzati con “creatività” distinta dai loro contenuti, ma che risiede nella loro organizzazione, per poter essere tutelati.
In qualità di opera del diritto d’autore, la tutela del sito web opera automaticamente nel momento in cui esso viene fissato in una forma tangibile.
Ciò significa non solo che è sufficiente pubblicare online il proprio sito web per essere riconosciuto come suo autore e ricevere la conseguente tutela, ma che questa protezione può essere già fatta risalire alla sua progettazione, se può essere provata attraverso documentazioni o comunicazioni, come per esempio attraverso il layout, il wireframe o studi grafici.
È opportuno precisare il concetto di autorialità nel caso di un sito web: in linea di massima è il creatore ad essere considerato l’autore; se più soggetti hanno contribuito alla realizzazione del sito, il contributo di ciascuno viene generalmente regolato da accordi.
Dal punto di vista normativo, in presenza dei requisiti di legge, il sito web potrebbe godere delle medesime tutele di un’opera letteraria: l’autore/creatore gode di un diritto esclusivo valido 70 anni che impedisce a terzi di copiare, riprodurre, modificare, commercializzare o diffondere senza autorizzazione l’opera di ingegno.
L’autore, come nelle altre opere dell’ingegno, può cedere solo i diritti patrimoniali a terzi, mediante accordi.
In caso di violazione di un sito web, l’“Autore”, o comunque il titolare dei diritti sul sito web, può oltre a diffidare o procedere per vie legali, a seconda della violazione, anche inviare denuncia all’AGCOM.
Così facendo si potrebbe ottenere l’oscuramento o il sequestro delle pagine del sito web che viola il proprio in tempi relativamente rapidi, limitando così i danni subiti; in caso di richiesta di risarcimento, tuttavia, il procedimento sarà più lungo. Non mancano quindi gli strumenti per tutelare i siti web, da valutare caso per caso.
Occorre anzitutto accorgersi il prima possibile della violazione, il che non è sempre facile visto l’elevato numero di pagine presenti in rete: è quindi importante predisporre attività di monitoraggio dei contenuti online, anche per tutelare tutti gli altri diritti di proprietà intellettuali che si possiedono, come ad esempio i propri marchi.