La tutela di disegni e modelli
Affrontiamo in queste poche righe la questione di come tutelare disegni e modelli, ovvero come tutelare il design di un prodotto.
Intanto è importante evidenziare come la dizione “brevetto” per disegni e modelli” non sia corretta. La ragione di questa – differenza lessicale nasconde una sostanza molto rilevante: non è possibile ottenere un brevetto per l’aspetto esteriore dei prodotti. Ciò che si può brevettare è un’invenzione che abbia la sua manifestazione in una soluzione originale ad un problema tecnico ancora irrisolto.
Tuttavia, l’estetica di un prodotto, il suo aspetto o la sua forma, è comunque tutelabile. Non sotto forma di brevetto ma presentando domanda di registrazione presso un ufficio nazionale di tutela della Proprietà Intellettuale (l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi per l’Italia).
Vediamo quali sono i requisiti fondamentali per poter tutelare il design di un prodotto.
Registrazione di disegni e modelli
L’articolo 31 del codice della proprietà industriale recita:
“Possono costituire oggetto di registrazione come disegni e modelli l’aspetto dell’intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale ovvero dei materiali del prodotto stesso ovvero del suo ornamento, a condizione che siano nuovi ed abbiano carattere individuale”.
Come si evince chiaramente dall’ultima frase dell’articolo 31, la conditio sine qua non per procedere alla registrazione è che i disegni e i modelli siano nuovi ed abbiamo carattere individuale. Lo stesso codice riprende e approfondisce questi due concetti negli articoli 32 e 33.
Registrazione di disegni e modelli: il carattere di novità
Se il concetto di novità è piuttosto semplice da assimilare (un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione) quello di carattere individuale potrebbe risultare non di facile interpretazione.
Registrazione di disegni e modelli: il carattere individuale
La norma prevede infatti la presenza di un carattere individuale “quando l’impressione suscitata da un disegno o modello nell’utilizzatore informato, differisce dall’impressione generale suscitata da un disegno o modello precedentemente divulgato”.
In breve, questo significa che l’impressione generale – che il disegno o il modello suscita nell’utilizzatore – debba essere diversa dall’impressione suscitata nello stesso utilizzatore da qualsiasi altro disegno o modello precedente.
Attenzione: la norma specifica che deve trattarsi di un utilizzatore informato, un addetto ai lavori, e non un utente generico. Va da sé che questa specificazione sia necessaria a circoscrivere il raggio d’azione della norma: non basta suscitare una impressione generale diversa in un utente generico, se – ad esempio – il disegno è relativo ad un prodotto di moda – questa impressione diversa deve essere suscitata in designer e creativi appartenenti allo stesso settore.
Codice della proprietà industriale o diritto d’autore?
Da ultimo una nota: disegni e modelli sono tutelabili non solo in forza del codice della proprietà industriale ma anche in base al diritto d’autore. È infatti previsto il cumulo tra la tutela della registrazione come disegno o modello e la tutela del diritto d’autore.
Tuttavia, per ambire alla tutela riservata al diritto d’autore il disegno o modello deve possedere due ulteriori requisiti rispetto a quelli già citati: il carattere creativo e il valore artistico, così come qualsiasi altra opera dell’ingegno (opere letterarie e musicali, della scultura, della pittura e delle arti figurative, opere cinematografiche e fotografiche, e programmi per elaboratore) tutelata dal Diritto d’Autore.
Un altro elemento spicca per la sua importanza: se la tutela conferita da un disegno o modello può al massimo arrivare a 25 anni dalla data della registrazione, la tutela del diritto d’autore estende la sua durata fino a 70 anni dalla morte dell’autore. Dunque, un significativo patrimonio a vantaggio degli eredi.