La registrazione del marchio: uffici competenti e prerequisti
La registrazione del marchio assicura all’imprenditore la tutela della sua innovazione, della sua identità e della sua capacità di distinguersi sul mercato.
La validità della tutela di un marchio è legata a specifici territori in base alle modalità con cui è stata effettuata la registrazione; i diritti sono garantiti:
- in Italia nel caso di un Marchio Nazionale Italiano;
- in un Paese estero specifico nel caso di un Marchio Nazionale Estero;
- in tutti i Paesi dell’Unione Europea nel caso di un Marchio Europeo;
- in uno o più dei 122 Paesi aderenti al Sistema di Madrid nel caso del Marchio Internazionale.
Le autorità che prendono in carico la domanda di registrazione e che valutano che il marchio possieda i requisiti richiesti variano conseguentemente al tipo di marchio che si decide di registrare.
In Italia l’autorità competente è l’UIBM, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi con sede a Roma, ma la domanda può anche essere presentata presso gli uffici periferici presenti in tutte le Camere di Commercio provinciali.
La domanda di registrazione può essere presentata da persone fisiche, persone giuridiche, associazioni o enti, direttamente dal titolare del marchio o attraverso un suo rappresentante designato da una lettera d’incarico o di procura generale, a condizione che si tratti di un consulente in proprietà industriale o un avvocato registrato al relativo ordine professionale.
Da pochi anni, il Ministero dello Sviluppo Economico, a cui fa capo l’UIBM, ha reso possibile registrare il marchio anche per via telematica attraverso l’area riservata del sito del MISE: la procedura richiede il possesso di una firma digitale e l’invio telematico dei moduli richiesti, compresi di marche da bollo.
Per quanto riguarda il Marchio Nazionale Estero è necessario individuare l’autorità competente del Paese in questione, attenendosi alle specifiche burocratiche e legali lì in vigore.
Per il Marchio Europeo l’autorità di riferimento è l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con sede ad Alicante: similmente a quanto succede in Italia è possibile effettuare la procedura online.
La domanda di registrazione può essere presentata da persone fisiche o giuridiche con cittadinanza, domicilio, sede o operatività nell’UE o in uno dei Paesi della Convenzione di Parigi e del GATT.
È anche possibile eleggere un rappresentante, a patto che sia un avvocato abilitato all’esercizio nell’Unione Europea e autorizzato ad agire in materia di proprietà industriale, oppure un mandatario abilitato dall’EUIPO.
Per il Marchio Internazionale l’ufficio competente è l’OMPI, l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale con sede a Ginevra; è comunque possibile procedere online, oppure con la mediazione della Camera di Commercio, dell’UIBM o dell’EUIPO.
La domanda di registrazione può essere presentata da persone fisiche o giuridiche con cittadinanza, domicilio, sede o operatività in uno dei Paesi aderenti al Sistema di Madrid a condizione che abbiano già depositato una domanda di Marchio Italiano o Europeo.
In alternativa, è possibile affidare la procedura a un rappresentante che risponde ai criteri dell’EUIPO o designato dall’OMPI.
In tutti questi casi, la consulenza di un professionista in materia di proprietà industriale è molto preziosa per garantire la correttezza dei moduli, evitare i rischi di rifiuto od opposizione, e, in generale, fare in modo che la procedura si svolga rapidamente e senza costi aggiuntivi.