Una richiesta di reintegrazione (ovvero di restitutio in integrum) deve essere depositata presso l'UIBM entro un anno dalla scadenza del termine non osservato. Al fine di avere il proprio diritto reintegrato, il titolare dovrà dimostrare di avere osservato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze; in altre parole, di essere stato diligente e scrupoloso. Di conseguenza, quando si presenta una richiesta di reintegrazione, è necessario fornire una spiegazione dettagliata dei fatti che hanno portato alla perdita del diritto. Se, per esempio, non è stata pagata in tempo una tassa di rinnovo, si dovrebbe fornire una spiegazione di come le tasse di rinnovo sono normalmente gestite dal titolare; su che tipo di controllo è normalmente eseguito dal titolare per assicurarsi che le tasse di rinnovo siano tempestivamente pagate; informazioni sulla persona responsabile del pagamento delle tasse di rinnovo; informazioni sul software (se esistente) utilizzato per la gestione delle tasse di rinnovo; se le tasse di rinnovo sono pagate da una società specializzata e, in caso affermativo, quale; nonché le informazioni su i motivi che hanno impedito al titolare il pagamento della tassa dovuta.
Il registro on–line dell'UIBM non fornisce informazioni relative al pagamento delle tasse di rinnovo.
Questo tipo d'informazione deve essere verificata direttamente presso la banca dati dell'UIBM a Roma. La banca dati, tuttavia, fornisce spesso delle informazioni incomplete: potrebbe ad esempio risultare che solo alcune tasse di rinnovo sono state pagate, senza che nessuna informazione sia fornita in merito alle rimanenti. Questo però non significa necessariamente che le restanti annualità non siano state pagate del tutto; infatti, a causa del lavoro arretrato dell'UIBM, le informazioni relative alle tasse annuali non sono spesso aggiornate tempestivamente.
Se si vogliono ottenere informazioni più attendibili, sono di norma disponibili le seguenti opzioni:
Si può contattare informalmente il mandatario indicato sul registro dell'UIBM, al fine di raccogliere alcune informazioni aggiuntive.
Si può richiedere all'UIBM un certificato di stato legale; a questo punto l'UIBM chiederà al mandatario di fornire copia delle ricevute di pagamento delle tasse di rinnovo mancanti entro un determinato limite di tempo; se tali ricevute non saranno fornite entro il termine richiesto, l'UIBM dichiarerà decaduto il brevetto. Tale procedura può di solito durare da 1 a 3 mesi.
No, secondo la legge italiana, la trascrizione di un atto ha valore dichiarativo e non costitutivo.
No, la trascrizione di un atto non è obbligatoria in Italia, ma altamente consigliata: la trascrizione rende infatti l'atto opponibile ai terzi, in caso di controversia.
Inoltre, la trascrizione di un atto è necessaria prima che il nuovo proprietario intraprenda qualsiasi azione nei confronti del diritto indicato nell'atto. In particolare, nel caso di un marchio, la cessione dovrà essere in ogni caso trascritta prima del rinnovo.
L'atto originale da trascrivere debitamente firmato dalle parti; oppure Una copia autenticata dell'atto da trascrivere o una copia dello stesso; in quest'ultimo caso, l'UIBM può richiedere che la copia dell'atto sia dichiarata conforme all'originale da un notaio oppure da qualsiasi altra autorità straniera competente.
L'atto deve contenere un'indicazione chiara e inequivocabile dei diritti ceduti o concessi in licenza.
Inoltre, deve anche indicare l'importo che è stato pagato per tale cessione o licenza. Se il valore indicato è superiore a circa 6.500 €, per trascrivere l'atto dovrà essere pagata una tassa pari al 3 % del valore; altrimenti dovrà essere pagata una tassa fissa pari a circa 200 €.
Nel caso di un documento straniero, l'atto deve essere firmato dalle parti, autenticato e legalizzato. Inoltre, esso deve essere tradotto in italiano e la traduzione deve essere giurata. Al posto dell'atto è anche possibile depositare una dichiarazione di avvenuta cessione, firmata sia dal cedente che dal cessionario; in questo caso, l'UIBM può richiedere una copia dell'atto cui si fa riferimento e che, in ogni caso, dovrà soddisfare i requisiti sopra indicati.
L'atto originale da registrare debitamente firmato dalle parti; oppure
Una copia autenticata dell'atto da registrare; oppure
Il certificato rilasciato dal Registro delle Imprese oppure da qualsiasi altra autorità estera competente.
In caso di un documento straniero, l'atto deve essere firmato dalle parti, autenticato e legalizzato. Inoltre, esso deve essere tradotto in italiano e la traduzione deve essere giurata.
Sì, con la stessa istanza è possibile trascrivere più titoli contemporaneamente, purché siano indicati in modo chiaro e inequivocabile nell'atto da trascrivere e purché il beneficiario sia lo stesso per tutti i titoli.
Sì, deve essere presentata una nuova procura firmata dal cessionario, licenziatario o beneficiario della garanzia o del diritto di godimento.
Due copie autentiche dell'atto da trascrivere debitamente firmato dalle parti. In caso di un documento straniero, esso deve essere firmato dalle parti, autenticato e legalizzato. Inoltre, esso deve essere tradotto in italiano e la traduzione deve essere giurata.
Il Codice Italiano della Proprietà Intellettuale prevede che un richiedente italiano che intenda depositare una domanda di brevetto il cui oggetto sia di interesse per la difesa militare debba prima depositare la domanda presso l'UIBM o richiedere all'UIBM una licenza di deposito all'estero. Si noti che tale disposizione si applica solo ai richiedenti italiani e non agli inventori italiani (a meno che non siano anch'essi richiedenti). Nessuna disposizione è prevista dal Codice italiano della Proprietà Intellettuale se l'invenzione non è di interesse per la difesa militare.