Brevetto per invenzione e per modello d’utilità: caratteristiche e differenze
Il brevetto è una forma di tutela giuridica volta a incentivare l’avanzamento tecnologico e scientifico dell’umanità, riconoscendo un monopolio temporaneo sull’impiego dell’oggetto del brevetto attraverso il quale il detentore può ottenere un beneficio economico.
In questo modo, chi investe tempo e denaro nello sviluppo di innovazioni avrà modo di essere adeguatamente compensato grazie all’esclusività dei diritti, che possono essere sfruttati direttamente o concessi a terzi dietro compenso economico.
In Italia e in altri Paesi i brevetti sono suddivisi in due categorie: per invenzione e per modello d’utilità.
Un brevetto per invenzione viene riconosciuto nei casi in cui la domanda depositata è caratterizzata da un alto grado di innovazione e novità, e offre una soluzione a un problema mai risolto in precedenza.
Per accertarsi che effettivamente la domanda depositata possieda queste caratteristiche, viene effettuata una ricerca di anteriorità.
Fino al 2008 questa pratica non si applicava alla domanda di brevetto italiano (l’Italia era definita come uno ‘stato di registrazione’) ma, a partire dal primo luglio di quell’anno , in seguito ad un accordo stipulato tra Ufficio Brevetti e Marchio Italiano (UIBM) e Ufficio Brevetti Europeo (EPO), la domanda di brevetto italiano è ora soggetta a una ricerca di anteriorità, effettuata dall’EPO, avente lo scopo di segnalare eventuali pubblicazioni antecedenti che potrebbero in qualche modo privare di novità e/o di originalità l’invenzione in essa rivendicata, così come accade alle domande di brevetto europeo
La domanda di brevetto, italiano come europeo, prevede la redazione di un documento che comprende il riassunto dell’oggetto dell’invenzione; la descrizione, che ha lo scopo di consentire ai tecnici del settore di comprendere e riprodurre l’invenzione; e le rivendicazioni che hanno lo scopo di delimitare l’ambito di tutela dell’esclusiva.
L’esito della ricerca è trasmesso al richiedente dopo circa 6-9 mesi dal deposito della domanda, corredato di un parere preliminare di brevettabilità; nel caso in cui il parere sia negativo, il richiedente viene invitato a modificare le rivendicazioni e/o a presentare una lettera di argomentazioni al fine di superare le obiezioni formali e/o di merito tecnico, sollevate nel suddetto parere preliminare. Una volta superate le eventuali obiezioni, il brevetto italiano viene quindi concesso, cosa che richiede, normalmente, un periodo di 1-2 anni4. E’ comunque possibile agire legalmente nei confronti di eventuali contraffattori anche sulla base della sola domanda di brevetto italiana.
Il brevetto italiano ha una durata massima di 20 anni, ed è soggetto al pagamento di tasse annuali di mantenimento a partire dal quarto anno dal deposito della domanda.
Il brevetto per modello di utilità, invece, è privo delle caratteristiche rivoluzionarie di un’invenzione, ma gli elementi tecnici introdotti permettono di migliorare le prestazioni o di ampliare gli impieghi di invenzioni già esistenti; non possono però essere protetti con modelli d’utilità le innovazioni inerenti a procedimenti di produzione, ritrovati chimici o circuiti elettronici.
Contrariamente al brevetto per invenzione, il modello di utilità non è soggetto a un esame di merito preventivo.
Il brevetto per modello di utilità ha durata 10 anni, con una tassa di rinnovo da pagare in un’unica soluzione per il secondo quinquennio dalla data di deposito.
Il brevetto per invenzione, così come il modello di utilità, non conferisce automaticamente il diritto a sfruttare l’invenzione in esso rivendicata; esso conferisce infatti, unicamente, il diritto di vietare ai terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare tale invenzione.
L’Articolo 84 del CPI prevede un doppio deposito, ovvero la possibilità di convertire un brevetto per invenzione in modello di utilità nel caso in cui, dal parere preliminare, dovesse emergere che l’invenzione rivendicata non possiede le caratteristiche di originalità che contraddistinguono un brevetto per invenzione.
Per evitare però di sostenere spese aggiuntive, è utile affidarsi a professionisti che assistano l’inventore nell’effettuare questa distinzione, nel verificare l’assenza di brevetti o pubblicazioni anteriori e nel compilare correttamente la domanda per evitare obiezioni formali o, peggio ancora, rifiuti.